03 – 08 – 2016 Volta in movimento contesta la relazione del Tecnico Comunale; nel metodo e nel merito.

Volta in movimento ha inviato al Tecnico Comunale Geom. Gianluca Milani,  e p.c. al Segretaio, al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali una nota di replica alla relazione di verifica redatta dal Tecnico Comunale sulla conformità al PGT dei permessi di costruire rilasciati dall’ufficio tecnico nell’anno 2015 quando il Comune riteneva di essere senza Strumento Urbanistico.

Breve riepilogo dei fatti: dopo la sentenza del TAR di Brescia del dicembre 2014 che annullava la variante n.1 al PGT per irregolarità nella procedura, l’Amministrazione Comunale di Volta Mantovana guidata dal Sindaco Bertaiola riteneva che quella sentenza avesse annullato anche il PGT originario. Quindi per un intero anno, l’Ufficio Tecnico ha rilasciato permessi di costruire basandosi sulla disciplina delle” zone bianche” (art.9 D.P.R. 380/2001); della normativa generale sull’edilizia; che si applica in assenza di Strumento Urbanistico.

Il presunto annullamento del PGT, ha spinto chi aveva acquistato “volumetrie di atterraggio” dalla precedente Amministrazione Comunale a presentare diversi ricorsi al TAR (vedendosi negare i diritti acquisiti).

Nel luglio 2015 il Comune per risolvere la diatriba si è visto costretto a chiedere un “Giudizio per Ottemperanza” al TAR di Brescia che però con la sentenza di gennaio 2016 ha negato l’interpretazione data dall’Amministrazione Bertaiola, ribadendo la vigenza del PGT originario e negando la possibilità di applicazione della disciplina delle “zone bianche”.

In conseguenza al punto 16 della sentenza e a seguito di due note circostanziate inviate da Volta in Movimento (al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Segretario e al Tecnico Comunale), l’Ufficio Tecnico ha provveduto a verificare la conformità con le norme del PGT, dei permessi di costruire rilasciati dallo stesso Ufficio Tecnico. Nella suddetta relazione su 34 permessi di costruire rilasciati nel 2015, il Tecnico Comunale ne ha dichiarati 31 conformi e si è soffermato ad analizzare i 3 che presentavano maggiori criticità:

  • un ampliamento aziendale (posizionato all’interno del Parco del Mincio);
  • un cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie;
  • un permesso rilasciato in zona agricola a persona non avente i requisiti di edificabilità in quanto non imprenditore agricolo (unico permesso di costruire revocato).

Riteniamo che esista un possibile conflitto di interessi del Tecnico Comunale nel verificare i permessi di costruire dallo stesso rilasciati.

Entrando nel merito della relazione; abbiamo contestato l’interpretazione espressa dal tecnico relativamente alle norme citate a giustificazione del rilascio dei permessi.

Per il Permesso di Costruire relativo  all’ampliamento aziendale, ha sostenuto che alcuni articoli del PTC del Parco del Mincio “non prevedrebbero i limiti del PGT”; a nostro parere argomento insostenibile e per questo nella nota ci siamo dilungati nel contestare l’interpretazione data dal tecnico, relativamente alle norme e agli articoli citati.

In particolare abbiamo messo in evidenza che nel caso dell’ampliamento aziendale è stato rilasciato un permesso di costruire in netto contrasto con le NTA del PGT (che consentiva un ampliamento massimo del 20%) a fronte di un ampliamento realizzato del 366%, ovvero 18 volte quello consentito.

Il tecnico inoltre ha sostenuto che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco del Mincio fosse di per se sufficiente a legittimare il permesso di costruire rilasciato, ma Volta in Movimento sostiene che l’autorizzazione rilasciata dal Parco del Mincio sia relativa unicamente all’aspetto paesaggistico mentre per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il riferimento è la Legge Regionale n.12/2005. e quindi la verifica deve essere effettuata dall’Ufficio Tecnico sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT in vigore; evidenziando inoltre che la stessa autorizzazione paesaggistica era stata ottenuta nell’ambito di una procedura SUAP in variante al PGT (variante mai realizzata), la procedura SUAP è stata ritirata dal committente e annullata dall’Ufficio Tecnico, ma successivamente l’Autorizzazione Paesaggistica del Parco del Mincio è stata tolta da quella procedura annullata e inserita nella richiesta di permesso di costruire rilasciato in “presunta vigenza” della disciplina delle “zone bianche”

Essendo questo ampliamento in evidente contrasto con le norme del PGT  riteniamo si tratti di un abuso edilizio.

“Sarebbe paradossale che quell’ampliamento in zona ZS_2 (che non sarebbe possibile realizzare in nessuna area classificata allo stesso modo), fosse possibile proprio all’interno dell’area tutelata dal Parco del Mincio”.

Abbiamo contestato anche le altre due pratiche oggetto di osservazione da parte del tecnico, una perché dalla stessa relazione, si evince essere in difformità con le norme del PGT, la seconda perché il Permesso di Costruire, rilasciato a persona “senza i requisiti di imprenditore agricolo”, avrebbe dovuto essere negato a priori fino dall’inizio.

Alla fine della nota sosteniamo che pertanto, tutti i permessi di costruire rilasciati vadano rivisti alla luce dello Strumento Urbanistico vigente, senza riferimenti a normative non applicabili nel caso di specie e soprattutto assegnando l’incarico di verifica a persona diversa da chi ha operato per il rilascio dei suddetti permessi.

La nota è stata inviata anche ai singoli Consiglieri Comunali affinché ognuno venga investito della responsabilità nell’affrontare e risolvere la questione facendo chiarezza se si tratti di responsabilità unicamente del Tecnico Comunale o se vadano individuate responsabilità politiche e amministrative.

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LINK:

1)  Replica alla Relazione del Geom. Milani 30 luglio 2016

2)  Relazione di verifica uff tec. Milani

3)  (articolo precedente) 18 gennaio 2016 Sentenza del TAR di Brescia: Il PGT è valido e vigente

 

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